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Gite insicure, la Cassazione ha deciso: pullman turchi in scarpata, Roma dovrà risarcirli
Colpo di scena nel pianeta delle gite insiucure: è stato accolto dalla Cassazione il primo dei ricorsi presentati dai 76 cittadini turchi che hanno avuto un familiare morto o ferito, o sono essi stessi sopravvissuti al pauroso incidente costato la vita a 13 connazionali e avvenuto a Roma il sei febbraio 2006 a bordo di […]
Colpo di scena nel pianeta delle gite insiucure: è stato accolto dalla Cassazione il primo dei ricorsi presentati dai 76 cittadini turchi che hanno avuto un familiare morto o ferito, o sono essi stessi sopravvissuti al pauroso incidente costato la vita a 13 connazionali e avvenuto a Roma il sei febbraio 2006 a bordo di un pullman turistico precipitato da un tornante ‘incustodito’ di Via Trionfale. E’ andato infatti a buon fine il reclamo ‘apripista’ avanzato da Ender Ustundag, difeso da Massimo Manfredonia e dall’ex giudice costituzionale Romano Vaccarella, affinchè anche il Comune di Roma sia riconosciuto tra i responsabili del sinistro dato che, come accertato nei processi di merito, sulla ripidissima strada era assente qualunque forma di barriera protettiva o segnalazione di rischio nella curva.
Finora a risarcire i danni ai familiari delle vittime e ai 18 turchi rimasti feriti, entro i massimali dell”Aurora assicurazionì, sono stati condannati solo la società ‘International Tours’ che utilizzava il pullman e l’autista del mezzo, Adamo Cellini che riportò fortunosamente solo la rottura del femore. In base a quanto stabilito sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Roma, con verdetto del 26 novembre 2012, l’incidente “si verificò a causa del difetto di manutenzione dell’impianto frenante e della condotta altamente imprudente del conducente del bus che aveva continuato la marcia nonostante l’avviso acustico segnalante lo stato di avaria dei freni”. La ripartizione della ‘colpa’ era stata addebitata al 70% alla società e al 30% al Cellini.
La responsabilità del Comune di Roma era stata invece esclusa dal momento che – secondo i giudici di merito – la condotta omissiva contestata dai turchi “per non aver segnalato la pericolosità della curva, per non aver imposto un limite di velocità più basso e non aver posto una barriera di protezione in corrispondenza della curva”, non poteva “avere inciso sulla verificazione del sinistro in quanto l’adozione delle citate cautele non avrebbe potuto impedire un evento di tale imprevedibilità”. Ad avviso della Cassazione, invece, questo ragionamento contiene “evidenti profili di violazione di norme di diritto e l’omesso esame di elementi di fatto decisivi”.
In proposito gli ‘ermellini’ (nella sentenza 9547 depositata oggi dalla Terza sezione civile) ricordano che “la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada – chiamato a risarcire i danni – non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all’assenza o all’inadeguatezza di tali elementi di protezione”. Da ciò consegue che “ove il sinistro sia riconducibile, anche in parte, all’assenza o all’inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo).
Adesso la Corte di Appello dovrà riesaminare questo incidente e mettere l’amministrazione capitolina – rappresentata da ‘Roma Capitale’ – sul banco degli ‘imputati’.